|
La parola pedofilo deriva dal greco paidophilia, ossia l'amore (philia) verso il fanciullo (paidos). Non é pleonastico evidenziare che il fenomeno era ben noto nell'antichità e, a secondo le epoche, talvolta tollerato seppur con qualche limitazione. Nella Grecia antica, per esempio, erano consentiti i rapporti con giovani di età superiore agli anni dodici. E' necessario evidenziare che il termine pedofilia, nel linguaggio corrente, viene usato per indicare anche altre parafilie simili a questa, quale la pederastia ed il fenomeno dell'incesto, che in verità, pur essendo in rapporto da genus ad speciem, sono in realtà un qualcosa di ben diverso.
Nel 1886 lo psichiatra viennese Richard Von Krafth-Ebing definì la pedofilia "l'interesse sessuale indirizzato esclusivamente ai bimbi prepuberi o preadolescenti", in epoca dunque precedente allo sviluppo sessuale. La differenza tra il pedofilo ed il pederasta sta proprio in questo, il secondo é invece attratto da soggetti di sesso maschile e/o femminile minorenni, che però sono sessualmente sviluppati. Il fenomeno dell'incesto si ha invece quando vi é un rapporto di stretta parentela tra il minore o la minore "abusato/a" e l'abusatore. La ricorrenza di un'ipotesi incestuosa, sia pure con le dovute differenze, può presupporre un rapporto pedofilo o pederasta a seconda i casi. Questa preliminare distinzione piuttosto chiara sulla carta, ma tutt'altro che facile nei processi penali, civili ed avanti i Tribunali per i Minorenni, é necessaria e prodromica per comprenderne il profilo giuridico, secondo l'attuale diritto vigente, nonché tutte le complesse e talvolta odiose problematiche che intorno ai casi di pedofilia (in senso lato) ruotano.
Con il presente scritto non si intende cavalcare l'onda emotiva che questi casi provocano nel pubblico profano, ma si intende effettuare una analisi scientifica sotto il profilo giuridico e per quello che rileva sotto l'aspetto medico-legale. Pertanto la nostra analisi, anche se questi casi possono risultare ai più odiosi, deve muovere le mosse da un'analisi scevra da qualsivoglia preconcetto, così come deve essere lo scienziato di fronte all'osservazione dei fenomeni che comunque e purtroppo rientrano nella natura umana e, per giunta, con maggior frequenza di quanto un soggetto "normale" possa immaginare. Nei processi (penali ed in via indiretta civili) di pedofilia occorre necessariamente prendere in considerazione una serie di istituti di diritto processuale e di diritto sostanziale e di valutazioni medico-legali.
Il preconcetto e l'irruenza dell'informazione (talvolta disinformazione) mediatica, il far leva sul sentimento della pietas generato da orrori posti in essere da mostri quasi marziani, non possono essere la chiave di lettura di chi é deputato per professione a svolgere simili processi. Il diritto alla difesa, per chiunque é sacro ed inviolabile e ognuno é da considerarsi innocente fino a quando non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Sembrano quasi parole tirate fuori da una vecchia retorica, ma in realtà racchiudono il più elementare e basilare dei principi di uno stato moderno e democratico.
Nel medioevo, in una società accecata dal più bieco bigottismo, essere accusato di stregoneria, che a quell'epoca era un fatto orrendo, come oggi può apparire agli occhi dei più la pedofilia, significava essere automaticamente condannato a morire sul rogo. Oggi la sola accusa di pedofilia significa essere bollato a vita, anche di fronte ad una sentenza assolutoria. Inoltre preme evidenziare che in molti casi e, chi ben conosce il funzionamento della macchina della c.d. Giustizia ne é pienamente consapevole, spesso i processi (anche quelli di pedofilia) vengono riformati dalla Corti distrettuali di Appello o cassati dalla Suprema Corte. Pertanto occorre grandissima cautela verso chi tanto vibratamente quanto inopinatamente chiede a gran voce provvedimenti anticipatori delle statuizioni della sentenza. A costoro rispondo che l'attuale legislazione, per chi la sa applicare senza far tanto rumore per nulla, prevede una serie di rimedi sia in sede penale che in sede civile che di seguito evidenzierò. Nell'ambito del processo penale, ferme le questioni sull'accertamento dei fatti, all'operatore giuridico si pone un primo problema pregiudiziale: quello dell'imputabilità.
A prescindere dagli studi scientifici effettuati sulla corteccia cerebrale di soggetti condannati per pedofilia e delle pretese differenze anatomiche con soggetti considerati "normali", vi é un caso emblematico pubblicato in America nel 2003. Il caso riguardava un quarantenne , trasformatosi nel giro di un anno da eterosessuale a pedofilo. A seguito di violenti mal di testa nella divisione di neurologia dell'University of Virginia a Charlottesville gli venne diagnosticato una neoplasia all'altezza della corteccia orbito-frontale. Una volta asportato il tumore il paziente ritornò ad essere eterosessuale. In altri casi di pedofilia, i soggetti hanno dimostrato anche altri e seri disturbi della personalità (manifestazioni ossessivo compulsive, antisocialità, narcisismo, difficoltà a stabilire relazioni con il prossimo. Ed ancora spesso é capitato che il pedofilo sia stato a sua volta vittima, in età prepuberale o adolescenziale, di abusi sessuali.
Orbene nei casi anzi descritti é di palmare evidenza che occorrerà effettuare le opportune valutazione in ordine alla capacità di intendere e volere del soggetto, in quanto é possibile trovarsi di fronte ad un malato e non davanti un criminale. Una seconda questione, che può rivestire estrema importanza, é l'età ed il grado di sviluppo sessuale dell'abusato. Ciò sotto un duplice profilo: quello del consenso della vittima, se la stessa ha un'età che gli consente di farlo e quello di stabilire se si tratta di una caso di pedofilia o di pederastia (le differenze sono notevoli sia sotto il profilo cautelare nell'ambito del procedimento penale, sia sui rimedi in sede civilistica o avanti il Tribunale per i Minorenni). Una terza questione é quella di stabilire come viene perpetrato l'abuso (mediante palpeggiamenti, penetrazioni, rapporti orali, uso di strumentazione, con sevizie, con violenza ecc.). Ciò oltre ad essere un indicatore nell’applicazione della pena, é un indice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto. Un quarto aspetto é quello del danno potenziale o concreto riportato dal minore ai fini della valutazione per il risarcimento del danno. Ovviamente dovranno poi essere vagliati la ricorrenza di circostanze attenuanti o aggravanti secondo i canoni del codice penale.
Ma oltre agli aspetti di diritto sostanziale evidenziati, nei processi penali per pedofilia vi sono una serie di questioni processuali spesso molto complesse. Il più ostico é quello relativo all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore. Generalmente i minorenni vengono sentiti con modalità protette, attraverso una serie di telecamere a circuito chiuso, con l'assistenza di neuropsichiatri infantili, i quali, tra i vari, hanno il compito di rendere meno aggressive per il minore le domande svolte dalla pubblica accusa e dalla difesa, onde evitargli un ulteriore choc traumatico.
I minori non hanno sempre quel grado di maturità per riferire (nel bene e nel male) quello che loro sia realmente accaduto, ricordo un caso seguito durante la pratica forense, in cui una ragazza di 14 anni accusò il padre di molestie sessuali e confermò le dichiarazioni rese in denuncia in sede di incidente probatorio. Il padre venne assolto perché successivamente una perizia neuropsichiatrica dimostrò che la minore non era attendibile in quanto affetta da gravi disturbi della personalità che le cagionavano allucinazioni visive ed uditive. Anche la perizia neuropsichiatrica praticata sul minore spesso può rivelarsi una prova di dubbia valenza, in quanto laddove non vi sono i segni fisici di una violenza o di una deflorazione o comunque di un rapporto sessuale, non sempre questo tipo di analisi riesce a pervenire ad un risultato sicuramente certo (in un senso o nell'altro).
Parallelamente all'accertamento delle responsabilità nell'ambito del procedimento penale vi é anche la necessità, nelle more del giudizio, di prevenire il protrarsi delle condotte antigiuridiche e dunque di tutelare il minore. A ciò soccorrono una serie di istituti, nel processo penale sono appunto le misure cautelare o le misure interdittive provvisorie, mentre nel giudizio avanti il Tribunale per i minori la sospensione della potestà parentale laddove si tratti di imputato prossimo congiunto, oppure in sede civile con l'istituto delle ingiunzioni in materia personale se si tratti si soggetto estraneo.
Riporta quest'articolo sul tuo sito! | Visualizzazioni: 2964
Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti. Effettua il logi o registrati. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com All right reserved |